Corsi sicurezzaDIISOCIANATI
Il Regolamento (UE) 2020/1149 pubblicato il 4 agosto 2020, è andato a modificare l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) imponendo restrizioni sull'immissione sul mercato e per l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori dello 0.1% in peso.
Le scadenze introdotte sono state il 24 febbraio 2022 per divieto di immissione nel mercato dei diisocianati e il 24 agosto 2023 per il divieto di utilizzo per uso industriale e professionale.
I destinatari di ciascun corso di sicurezza per diisocianati sono identificati in base all'uso che viene fatto del composto chimico. I corsi sono suddivisi in tre livelli:
Corso Base
Adatto per tutti gli usi industriali e professionali.
Corso Intermedio
Per i seguenti usi:
- Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (inclusi tunnel per la produzione di schiuma);
- Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
- Applicazione con rullo, pennello, immersione o colata;
- Trattamento meccanico successivo (es. taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
- Pulizia e gestione dei rifiuti;
- Qualsiasi altro uso con esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
Corso Avanzato
Per i seguenti usi:
- Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
- Applicazioni per fonderie;
- Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali);
- Applicazione a spruzzo ad alta pressione (es. schiume, elastomeri);
- Qualsiasi altro uso con esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
Importanza della Formazione sui Diisocianati
Il corso per l'uso dei diisocianati è fondamentale per chi lavora con questi composti chimici, che, se maneggiati in modo improprio, possono rappresentare un rischio significativo per la salute. La formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni, come previsto dalla normativa.
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L’articolo 73 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro deve garantire che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro, che richiedono conoscenze e responsabilità specifiche, ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici. Questo è fondamentale per assicurare un utilizzo idoneo e sicuro delle attrezzature, anche rispetto ai rischi che potrebbero interessare altre persone.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sono state definite le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione. Tra queste, rientrano le macchine movimento terra (MMT), inclusi escavatori e altre attrezzature simili.
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